Statuto dell’associazione InnovAzione

 

 

DEFINIZIONE E FINALITA’

Art. I

E’ costituita con sede in JESI (AN) via Archimede Pasquinelli n.2/a un’Associazione che assume la denominazione di “Innovazione”. L’Associazione è uno spazio di vita associativa, autonoma, pluralista,  apartitica,  a carattere volontario, democratico e progressista e non persegue fini di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere e favorire, attraverso la sensibilizzazione, la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie, la crescita culturale e civile dei propri soci e non solo, nonché l’innovazione e l’introduzione dell’innovazione della tecnologia digitale nelle imprese e nei processi produttivi al fine di accrescere la produttività e, quindi, la competitività delle imprese stesse, del sistema economico e sociale del nostro territorio tramite l’organizzazione di eventi, convegni e corsi di formazione in proprio o in collaborazione con altri (Istituzioni e privati).

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che ritiene opportune.

 

SOCI

Art. 3

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, non abbiano pendenze penali ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, utilizzando l’apposito modello, sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4

I soci, possono essere:

– Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che, successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell‘ambiente associativo.

– Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

– Soci Onorari

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
– Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci onorari ed i soci sostenitori non partecipano all’Assemblea dei soci.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, dopo aver preso in esame la domanda di ammissione e verificato che l’aspirante socio sia in possesso dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibererà sulla stessa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera dell’Associazione ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell’Associazione, qualora ve ne fossero, e partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative promosse dall’Associazione. Alle manifestazioni e iniziative particolari possono partecipare anche i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del Socio loro familiare;
  • riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
  • eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno un mese prima dello svolgimento dell’Assemblea. Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali. nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’associazione e non solo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non rivalutabili. E’ fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte. In quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di decidere secondo quanto previsto dall’art. 5.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • espulsione o radiazione;
  • dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o la radiazione per i seguenti motivi:

  • l’inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • la denigrazione dell’Associazione, dei  suoi organi  sociali, dei suoi soci;
  • l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiati all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza; in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

 

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 11

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, da contributi, da eventuali oblazioni, dai proventi derivanti dalle attività istituzionali e da proventi vari.

Il Patrimonio Netto (o Fondo Comune) dell’Associazione non deve essere mai ripartito tra i soci durante la vita dell’Associazione.

Il Patrimonio Netto è costituito dalla differenza tra i valori dei componenti dell’attivo e quelli del passivo della Situazione Patrimoniale dell’Ente Associativo in un dato momento.

Art. 12

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predispone e redige il Rendiconto Economico Finanziario dell’Associazione, il quale deve evidenziare:

  • il risultato economico della gestione, con indicazione dell’avanzo o disavanzo della gestione stessa;
  • il Fondo Cassa (per Fondo Cassa si intende: cassa contanti, valori bollati, titoli privati o pubblici, saldo c/c bancari, saldo c/c postali, ecc. );
  • la situazione patrimoniale dell’attività dell’Associazione.

II Rendiconto Economico Finanziario, una volta approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, appositamente convocata, deve essere tenuto agli atti ed esibito, in caso di richiesta, agli Organi di controllo.

In ogni caso, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

Il rendiconto annuale, che deve individuare il patrimonio dell’Associazione, e il conto economico vanno redatti a schema libero.

Durante l’assemblea annuale dei soci dovrà essere deliberata la destinazione dell’avanzo di gestione.

Una parte dovrà essere destinata. alla costituzione e l’incremento del fondo di riserva, il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale e per nuovi impianti o attrezzature o manutenzione e ammodernamento  delle esistenti.

 

L’ASSEMBLEA ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Partecipano all’Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Art. 15

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art.16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti, fermo restando il consenso del 50%+1 dei soci fondatori. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 30.

Art. 17

L’Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un’ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18

L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta l’anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile e, nei termini di cui all’art.6:

  • approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  • approva le linee generali del programma di attività;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
  • elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi.

Per quest’ultimo punto, l’assemblea elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controllano lo svolgimento delle elezioni e firmano gli scrutini e vota a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.

Art. 19

L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci  aventi diritto di voto. L’Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20

II Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 21

II Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

II Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile  di ogni  attività della  stessa. Al Presidente pro-tempore sono attribuiti tutti i poteri di firma per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione, in particolare:
  • comprare, vendere, permutare materie prime e prodotti concernenti l’attività dell’Associazione, macchine, materiali e beni immobili di ogni specie, stipulare, modificare e risolvere contratti;
  • incassare, esigere somme, mandati, assegni, titoli di credito;
  • stipulare accordi con istituti di credito per operazioni bancarie di qualsiasi genere, ivi compresa la concessione di fidi all’Associazione sotto varie forme;
  • emettere assegni su conti correnti, sottoscrivere effetti passivi;
  • convocare e presiedere il Consiglio.
  • Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  • il Segretario-Tesoriere che cura ogni aspetto amministrativo e contabile dell’Associazione; redige i verbali delle sedute de! Consiglio che firma con il Presidente; presiede ii Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-presidente.

II Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Art. 23

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea:
  • predisporre i bilanci preventivi e consultivi;
  • deliberare circa l’ammissione dei soci;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • stipulare tutti gli atti e contratti  inerenti  le attività sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad esso affidati;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
  • convocare l’assemblea.

Art. 24

II Consiglio Direttivo si riunisce senza cadenza fissa, su convocazione da parte del Presidente e, straordinariamente, ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ci sia richiesto anche da un solo consigliere. La  parità  di voti comporta la reiezione  della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura de! Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale e conservato agli atti ed e a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. II consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive  decade.  Decade, comunque, il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio, la quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopa tale soglia ii Consiglio Direttivo decade. II Consiglio Direttivo può dimettersi quando sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.  II Consiglio, decaduto  o dimissionato, è tenuto a convocare l’assemblea, indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

 

GLI ORGANI DI GARANZIA

Art. 26

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o, comunque, da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può deliberare l’espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell’art.9. II Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qua! volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Si riunisce, ordinariamente, tre volte l’anno (ogni quattro mesi) e, straordinariamente, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 28

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei soci presenti, in un’Assemblea valida alla presenza di almeno i quattro quinti degli aventi diritto. Ove non sia possibile raggiungere la maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà, comunque, essere deliberato. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti nel presente statuto e, comunque, per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non compreso dallo statuto o dal regolamento intero decide l’Assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

La proposta, posta in votazione, deve essere approvata all’unanimità.

L’assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta Associazione, libero a tutti i cittadini a norma di statuto, salvo rettifica del Consiglio, e fissa la durata degli Organi direttivi nominati in anni tre, termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.

Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 17.00.

Il  Segretario                                                    Il Presidente            

Paolo Sospiri                                                   Matteo Sticozzi        

I presenti

Francesco Cocimano

Gianpietro Calai